Le competenze delle regioni
I compiti delle amministrazioni regionali nel campo dell’agricoltura biologica sono definite sia dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220, che dalla normativa emanata dalle Regioni stesse.
Le Regioni e le Province autonome devono istituire gli elenchi degli operatori dell’agricoltura biologica, suddivisi in tre sezioni distinte:
“produttori agricoli” a sua volta suddivisa in
“aziende biologiche”
“aziende in conversione”
“aziende miste”
“preparatori”, cioè operatori che utilizzano prodotti provenienti da aziende biologiche, le cui produzioni sono già certificate;
“raccoglitori dei prodotti spontanei”.
Entro il 31 marzo di ogni anno, le Regioni comunicano al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali gli elenchi, che sono pubblici, degli operatori iscritti agli elenchi regionali e gli eventuali aggiornamenti.
Agli Uffici regionali competenti, gli operatori che producono o preparano prodotti biologici devono inviare notifica dell’inizio dell’attività, mentre una copia della medesima notifica va inviata all’Organismo di controllo prescelto.
Le Regioni e le Province autonome esercitano, insieme al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la vigilanza sugli Organismi di controllo che, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmettono alle Regioni stesse un piano-tipo dei controlli.
Ciascuna Regione o Provincia autonoma può proporre la revoca dell’autorizzazione all’Organismo di controllo, qualora sia emerso che il medesimo Organismo non sia più in possesso dei requisiti previsti.
Nei confronti degli operatori biologici molte Regioni cercano di promuoverne ed incentivarne l’attività, tramite azioni mirate all’assistenza tecnica di base, a campagne di promozione e commercializzazione dei prodotti, all’educazione alimentare nelle scuole, a programmi di informazione e divulgazione presso il pubblico dei consumatori.